riproduciamo di seguito un articolo di Andrea Marucci, che chiarisce alcuni semplici concetti relativi alla PEC, con un ns. comento in calce relativo alla validità (o meglio non validità) degli allegati inviati tramite PEC.
“Il valore legale della PEC è un concetto che ancora non è chiaro a molti, almeno vedendo come la PEC viene utilizzata. La risposta è semplice ma occorre considerare un elemento fondamentale.
La PEC o Posta Elettronica Certificata, è nata proprio per avere valore legale, a differenza dell’email tradizionale che tutti conosciamo che non ha valore legale.
Valore legale significa che l’email deve essere opponibile a terzi e cioè che se io ti ho mandato una PEC e tu dici di non averla mai ricevuta, o che se io devo mandare un documento entro una certa data e tu sostieni che io non l’ho fatto, davanti al giudice ho ragione io perché ho la ricevuta della PEC.
Infatti, secondo il DPR 11 febbraio 2005, n.68, le ricevute di invio e consegna che il mittente riceve dai gestori (cioè coloro che per legge possono gestire l’invio e la ricezione di una PEC), hanno valore legale; quindi vengono equiparate alla raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
Però, c’è un però.
La PEC ha valore legale solo ed esclusivamente se è inviata a un’altra casella PEC.
Ancora oggi c’è moltissima gente, non ti immagini neppure quanta, che invia email normali a caselle PEC oppure invia PEC a caselle email normali.
Non serve a niente mandare una PEC a una casella email normale!
Non serve a niente mandare un’email normale a una casella PEC!
Tanto vale mandare un’email standard perché in entrambi i casi la PEC non ha alcun valore, e ci mancherebbe altro che fosse diverso.
Tutto il processo di invio e ricezione di una PEC deve essere fatto tra due caselle PEC, altrimenti mancano i presupposti perché la PEC sia valida ai fini legali, quindi anche un sollecito di pagamento. Lo ripeto da parecchio tempo ma vedo purtroppo che c’è ancora un sacco di confusione in materia, e non è una cosa difficile da capire anzi, direi che è abbastanza logica a tutti gli effetti.
Se poi qualcuno obietta che non conosce l’indirizzo PEC del destinatario, basta chiederlo.
Si fa una telefonata e si chiede o, se non si può telefonare, su va sul sito apposito del Governo che è l’unico a tenere traccia di tutte le PEC valide di ogni soggetto giuridico. fatto da PEC a email normale, ha lo stesso valore di un sollecito fatto per email standard.”
il contenuto del presente articolo è stato redatto da Andrea Marucci https://www.tuttosullapostaelettronica.it/blog/valore-legale-pec-quando-la-pec-e-opponibile-a-terzi/
Nota della redazione:
da un punto di vista legali (vedere relative sentenze) si noti che il valore della PEC è relativo unicamente al contenuto testuale della stessa, ma non include gli eventuali allegati. Quindi se invio un contratto in allegato a una PEC, avrà valore legale solo ‘accompagnatoria ma non il contratto allegato. E’ un po’ come il concetto della raccomandata AR, che certifica la ricezione di una busta ma non mi dice che cosa conteneva.